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Circolari informative

Guida sulla fattura elettronica


Il documento, scaricabile cliccando sull'apposito bottone sotto riportato, contiene una breve guida sulla fattura elettronica.

La guida edita dal Notariato

su immobili e relativi bonus fiscali


Il Consiglio nazionale del notariato e le associazioni dei consumatori hanno elaborato una nuova guida aggiornata alla legge 30 dicembre 2021 n. 234, sui bonus fiscali che riguardano la "casa", con lo scopo di orientare i cittadini a districarsi tra le nuove misure di sostegno e i bonus esistenti.

La guida fornisce in particolare una sintesi delle diverse agevolazioni fiscali relative al settore immobiliare e attraverso delle schede sintetiche illustra i singoli bonus, confrontando la normativa a regime con quella transitoria, indicando altresì le agevolazioni fiscali in vigore e le modalità per poterne usufruire e inoltre riportando anche alcuni esempi pratici.
Nel documento sono approfonditi anche i criteri per la cumulabilità dei
bonus, lo sconto in fattura, la cessione del credito, la differenza fra i bonus a regime, il "Superbonus 110%" e, relativamente a quest'ultimo, spiegando il significato dei bonus “trainanti” e di quelli “trainati”. 


Dal 1° luglio 2022 per le fatture di acquisto estere è diventato

obbligatorio emettere un'autofattura elettronica da inviare allo SDI


Dal 1° luglio 2022, ricevendo delle fatture estere, è diventato obbligatorio emettere per ognuna di esse una particolare autofattura elettronica da inviare allo SDI, utilizzando delle specifiche tipologie di documento (“TD”) stabilite dall’Agenzia delle entrate.


A seconda del tipo di acquisto estero effettuato, deve infatti essere utilizzato uno dei seguenti “TD”:

  • TD17 - per “regolarizzare” la fattura di un servizio/prestazione acquistati da un soggetto estero (UE o extra UE);
  • TD18 - per “regolarizzare” la fattura relativa a un acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 - per “regolarizzare” la fattura relativa a un acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. 633/72 ossia quando il cedente/prestatore estero emette una fattura per la vendita di beni che si trovano già in Italia e che quindi non sono né un’importazione né un acquisto intracomunitario.


Come succedeva già in passato con le fatture estere cartacee, anche nella “nuova” autofattura elettronica è obbligatoria l’indicazione dell’aliquota IVA cui il bene/servizio è soggetto in Italia e quindi la corrispondente l’imposta dovuta e nel contempo da detrarre.


Evidenziamo che nella summenzionata tipologia di documenti, all’opposto delle normali fatture di vendita, nel campo cedente/prestatore vanno indicati i dati del fornitore estero, mentre nel campo cessionario/committente quelli di chi emette il documento (operazione che quasi certamente è fatta in automatico dal software utilizzato per la compilazione delle fatture elettroniche).


ATTENZIONE: la trasmissione allo SDI dell'autofattura di “regolarizzazione” deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento cartaceo comprovante l’operazione o a quello in cui quest’ultima è stata effettuata.


Segnaliamo che per gli acquisti interni ai quali si applica il cosiddetto meccanismo dell’inversione contabile si può invece continuare a integrare manualmente il relativo documento (si tratta delle fatture ricevute da un soggetto italiano in cui è indicato uno dei codici IVA con natura da N6.1 a N6.9, come, per esempio, in caso di lavori di pulizia, di subappalti edili o anche di lavori su fabbricati) seppure sia consentito e da noi suggerito l’utilizzo anche in questo caso della “regolarizzazione” con la modalità elettronica analoga a quelle estere, utilizzando però come codice tipo “TD16-integrazione fattura reverse charge interno”.


In caso di emissione di una autofattura per la “integrazione” errata, è necessario emetterne un’altra identica, ma con segno negativo, preferibilmente indicando nel corpo della stessa che si tratta, appunto, di uno storno di una precedente in quanto errata.


Sempre dal 1° luglio 2022 anche le fatture attive relative a operazioni effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia devono essere obbligatoriamente emesse in formato elettronico con invio allo SDI (codice tipo documento “TD01” ossia lo stesso utilizzato per le “normali” fatture di vendita nazionali), indicando come codice del destinatario sette “X” oppure “2R4GTO8” se l’acquirente è un soggetto residente nella repubblica di San Marino.

Fatturazione elettronica: protocollo ASSOSOFTWARE


Il documento, scaricabile cliccando sull'apposito bottone in calce alla presente, riepiloga le diverse casistiche IVA distinguendole per NATURA IVA, SOTTONATURA IVA e NORMA DI RIFERIMENTO.



Obbligo dell'inversione contabile IVA

sulla cessione di computer, tablet e laptop anche

se destinati a diventare beni strumentali e non merce da rivendere


L’Agenzia delle entrate ("Direzione centrale grandi contribuenti e internazionale") in risposta a uno specifico interpello (si veda il documento in calce) ha chiarito che il meccanismo dell’inversione contabile (detto anche "reverse charge") deve essere applicato anche nel caso in cui il cessionario utilizzi i computer, i tablet e i laptop come propri beni strumentali.


L’art. 17, comma 6, lettera c) del DPR 633/72 prevede infatti che l’inversione contabile debba essere applicata "alle cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale", spostando in capo al cessionario l’onere di pagamento dell’imposta attraverso il meccanismo, appunto, dell'inversione contabile.


L’Agenzia delle entrate ha quindi chiarito che il cedente, non essendo obbligato a verificare le future intenzioni del cessionario sulla successiva rivendita o non del bene, dovrà emettere fattura senza addebitare l’imposta.


Il cessionario, quindi, anche quando non intende rivendere il bene acquistato dal grossista, non è comunque qualificabile come utilizzatore finale del bene e l’acquisto continua perciò a essere considerato come effettuato in una fase distributiva che precede il dettaglio da cui deriva l’assoggettabilità a inversione contabile IVA dell’operazione.


In sintesi, quindi, l'IVA deve essere addebitata "normalmente" solo quando l'acquirente è un soggetto "privato".


Quanto sopra ha degli evidenti risvolti negativi per alcuni particolari soggetti IVA (come per esempio quelli che operano in totale esenzione da IVA o che applicano il regime forfetario), i quali, ricevendo sempre fatture di acquisto dei suddetti beni da "integrare", dovranno provvedere a calcolare e quindi a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto così determinata anziché più semplicemente pagarla al proprio fornitore.

Detrazione "Eco Bonus", "Sisma Bonus" e "Super Bonus"

Lo sconto va indicato nella fattura elettronica


Il decreto "Rilancio" (DL 34/2020) all'articolo 121 ha previsto che i soggetti che sostengono determinate tipologie di spesa, ivi comprese quelle che danno diritto alla detrazione del 110% (cd. superbonus), possano optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, oppure per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.


La suddetta opportunità è particolarmente vantaggiosa per il contribuente, in quanto consente di godere del beneficio fiscale con due rilevanti differenze rispetto al "normale" godimento attraverso il noto meccanismo di detrazione operato in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi e precisamente:
- tempi immediati di recupero;
- nessun rischio di "incapienza Irpef" proprio perché il beneficio è "extrafiscale" e non deve transitare per la dichiarazione dei redditi.


Approfondiamo di seguito il tema riguardante il trattamento dello "sconto in fattura" con particolare riguardo alla sua indicazione nella fattura elettronica.


Lo sconto utilizzato dal legislatore nel testo dell'articolo 121 del Dl 34/2020 è tutt'altro rispetto allo sconto di natura commerciale che rappresenta, per chi lo applica, la rinuncia a ricevere parte del corrispettivo della vendita o della prestazione e quindi un minore ricavo/provento.


Nell'accezione cui fa riferimento la norma fiscale, il termine "sconto" non rappresenta affatto un minore ricavo per chi lo applica, ma assume invece le caratteristiche di una modalità di pagamento del corrispettivo che è effettuato tramite la cessione diretta al fornitore del credito d'imposta corrispondente alla detrazione sui lavori agevolati che spetta all'acquirente.


Nel proprio provvedimento n. 28384/2020, l'Agenzia delle entrate ha stabilito che esso debba essere «espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 121 del Dl 34 del 2020».


A differenza di quello "commerciale", lo sconto va calcolato sull'importo comprensivo di IVA, come confermato nello stesso provvedimento dell'Agenzia delle entrate.


Con riferimento alle modalità di esposizione dello sconto nella fattura, è corretto utilizzare la sezione dello "Sconto in testata della fattura – campo 2.1.1.8" del tracciato Xml denominata "ScontoMaggiorazione" che serve per dare evidenza dell'importo dello sconto da applicare sull'importo totale del documento, che è diverso dallo sconto riferito a una particolare linea (riga) di fattura, che interviene prima del calcolo dell'imponibile e che quindi inciderebbe, nel caso specifico erroneamente, anche sul calcolo dell'IVA.


Bisognerà in particolare indicare nel "campo 2.1.1.8.1" del tracciato Xml il tipo «SC= =Sconto» e nel "campo 2.1.1.8.3" l'importo dello sconto corrispondente al "bonus".


Come soluzione alternativa, al posto del "campo 2.1.1.8.3" dove indicare l'importo puntuale dello sconto corrispondente al credito d'imposta ceduto, è possibile indicare la percentuale, corrispondente al quella della detrazione fiscale spettante, da applicare al totale fattura, compilando l'apposito campo del tracciato Xml «2.1.1.8.2. Percentuale».



Sarà inoltre necessario inserire nel "tag 2.2.1.16.2" "<RiferimentoTesto>" del blocco "<AltriDatiGestionali>", della riga della prestazione fatturata, la descrizione "Sconto praticato in base all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020".

Servizio di consultazione dei valori immobiliari dichiarati


L'Agenzia delle entrate ha attivato il servizio di consultazione dei valori immobiliari dichiarati attraverso il quale è possibile la consultazione gratuita dei corrispettivi dichiarati nelle transazioni immobiliari, così come desunti dai modelli per l’adempimento unico di trascrizione, dalle volture e dalle registrazioni degli atti di compravendita relativi a unità immobiliari censite nel catasto fabbricati trasferite per l’intero e per il diritto di proprietà, eventualmente insieme alle particelle dei terreni.


I valori consultabili si riferiscono ad atti stipulati a partire dal 1° gennaio 2019.


In particolare, col suddetto servizio è possibile visualizzare sulla mappa gli immobili compravenduti e consultare le principali informazioni come la categoria e la consistenza catastale delle singole unità immobiliari compravendute, nel rispetto della tutela della privacy dei soggetti coinvolti.


Per accedere al servizio è necessario autenticarsi ai servizi telematici Fisconline / Entratel dell'Agenzia delle entrate tramite l'area riservata e attraverso:

  • le proprie credenziali SPID;
  • le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate (fino a quando resteranno ancora valide);
  • una smart card che risponda ai requisiti della Carta nazionale dei servizi (CNS).

Servizio di correzione dei dati catastali


In caso di errori riscontrati nei dati catastali relativi ai propri immobili, gli interessati possono richiederne la correzione nella banca dati del Catasto. La domanda di correzione può essere presentata presso gli uffici provinciali - territorio o, in alcuni casi, utilizzando il servizio online “Contact center”. Il richiedente deve indicare le proprie generalità, i dati catastali dell’immobile, la situazione riscontrata e le notizie utili alla correzione dell’errore.


Cosa si può segnalare online:

  • la presenza di un errore sulla persona a cui è intestato l'immobile che può riguardare il nome e cognome (per le aziende "denominazione"), il codice fiscale, il luogo e data di nascita (per le aziende la "sede legale"), i diritti e la quota di possesso; per presentare la richiesta occorre disporre dell’identificativo catastale dell'immobile (foglio, particella, subalterno) e degli estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto (o altro atto pubblico), dichiarazione di successione, domanda di voltura catastale, denuncia al catasto di nuova costruzione o variazione. Questi dati sono contenuti sulla visura catastale e sui documenti citati (atto notarile, successione, ecc.);
  • un errore sui dati dell’immobile come l'indirizzo, l'ubicazione (numero civico, piano, interno, ecc.) o evidenti inesattezze nella consistenza (numero vani o metri quadri). Per presentare la richiesta occorre disporre dell’identificativo catastale dell'immobile (foglio, particella, subalterno) e degli estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto, dichiarazione di successione, denuncia al catasto di nuova costruzione o di variazione o altro documento comprovante l'avvenuta variazione;
  • l'incoerenza di un fabbricato non dichiarato. L'Agenzia ha il compito di individuare fabbricati non dichiarati in Catasto, richiedendo ai titolari di regolarizzarne la situazione. A tal fine l'Agenzia ha pubblicato gli elenchi dei Comuni e delle particelle di terreno nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati o di ampliamenti di costruzioni che non risultano dichiarati in Catasto. L'identificazione dei fabbricati è avvenuta mediante un'attività di foto-identificazione da immagini territoriali, condotta in collaborazione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), e successivi processi "automatici" di incrocio con le banche-dati catastali. Trattandosi di elaborazioni massive, è possibile che negli elenchi si riscontrino incoerenze quale l’indicazione, in qualche caso, di immobili già censiti in Catasto. Vi sono situazioni particolari (fabbricati non dichiarati) in cui i titolari non sono tenuti ad alcun adempimento. Col servizio Contact Center è possibile segnalare queste situazioni, così da risolvere il problema senza ulteriori passaggi. Le segnalazioni possono riguardare solo immobili presenti negli elenchi pubblicati sul sito internet dell'Agenzia;
  • l' incoerenza di un fabbricato rurale. I fabbricati rurali produttivi di reddito ancora censiti al Catasto dei terreni devono essere censiti al Catasto dei fabbricati e il termine per la dichiarazione è scaduto il 30 novembre 2012.

Segnaliamo che dopo un periodo transitorio dal 1° settembre 2020 il modello "F23" non è praticamente più utilizzabile (sono rimaste solo le 3 tipologie residuali evidenziate qui di fianco).



Per il pagamento di tutti i tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24" nella versione cosiddetta “Elide”. 

Estensione dell’utilizzo del modello di versamento “F24” (prov. n. 18379/2020 del direttore dell'ADE) Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24", delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati




NOVITÀ SPESE DETRAIBILI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Dal 1° gennaio 2020 è obbligatorio il pagamento "tracciabile"

per ottenere la detrazione d'imposta del 19% nella dichiarazione dei redditi


Segnaliamo un’interessante risposta (la n. 431 del 2 ottobre 2020 - vedi sotto) fornita dall’Agenzia delle entrate in merito all’obbligo di utilizzo di metodi di pagamento “tracciabili” ai fini della detraibilità nella dichiarazione dei redditi delle specifiche spese consentite.

La prima notizia positiva è la conferma che, ai fini della loro detraibilità, l’onere si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa e ciò indipendentemente dal familiare che materialmente ha eseguito il pagamento.

La seconda, a parere nostro ancora più positiva, è che è inoltre consentito sostituire la prova cartacea del pagamento “tracciato” con una specifica annotazione apposta sull’originale del documento di spesa rilasciato dal percipiente, a patto però che detta dicitura avvenga esclusivamente a cura di quest'ultimo.

L’Agenzia delle entrate, una volta tanto, semplificando la vita ai contribuenti, ha confermato che il fatto che un soggetto paghi o anticipi una spesa per conto altrui attiene ai rapporti interni fra le parti e che quindi la detrazione spetta al contribuente cui è intestato il documento fiscale anche se a pagare materialmente è stato un terzo (i casi più comuni sono le spese dei figli a proprio carico che sono pagate da uno dei due genitori e poi detratte pro quota da entrambi).

L’Amministrazione fiscale però precisa che è comunque necessario verificare la corrispondenza tra la spesa che si vuole detrarre e il pagamento effettuato da altri.

Il contribuente che vuole detrarre la spesa dovrà quindi produrre a chi gli compila la dichiarazione dei redditi la prova cartacea della avvenuta transazione/pagamento fatta dal soggetto che ha materialmente pagato (per esempio la ricevuta emessa dal POS del fornitore, l’estratto conto, la copia del bollettino postale o del MAV o la copia dei pagamenti “PagoPa”.

La seconda “apertura” particolarmente interessante da parte dell’Agenzia delle entrate è però che, in mancanza della suddetta prova documentale dell’avvenuto pagamento in modo “tracciabile”, lo stesso può essere documentato attraverso una specifica annotazione riportata nella fattura, nella ricevuta fiscale o nel documento commerciale (scontrino) direttamente da parte del soggetto che ha ceduto il bene o ha prestato il proprio servizio.

È una semplificazione di notevole portata soprattutto per i pagamenti coi sistemi diversi dal classico circuito bancario (come le transazioni online o attraverso le app/smartphone) per i quali l’Agenzia sino a ieri aveva ritenuto necessaria la produzione dell’estratto conto.

È quindi ora sufficiente che sulla fattura/ricevuta/scontrino compaia una dicitura del tipo “pagamento avvenuto con mezzi tracciati” o con un’analoga annotazione anche in forma abbreviata.

È anche ammesso che detta scritta sia apposta in un secondo momento sul documento di spesa, ma perché sia ritenuta valida è obbligatorio che essa sia riportata “a cura dell’emittente” e sia altresì parte integrante del documento, mentre non sono ammesse aggiunte manuali del contribuente.

Nello scontrino la dicitura dovrà essere riportata in automatico dal registratore fiscale, mentre nella e-fattura deve fare parte del tracciato “Xml”.

Le fatture digitali non elettroniche (come per esempio la fattura per le spese sanitarie inviata via email o scaricata da app/sito) dovranno contenere la suddetta dicitura nel file originario e in quelle cartacee dovrà essere a stampa o, se aggiunta con timbro o a mano, andrà controfirmata dall’emittente.



A partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 (poi slittato al 1° aprile), le detrazioni fiscali IRPEF del 19% sono riconosciute a condizione che il pagamento sia effettuato mediante mezzi "tracciabili" come il bonifico bancario o postale, "bancomat", carte di debito o di credito, ecc.

Le spese per le quali occorre rispettare la suddetta disposizione normativa sono quelle indicate nell'elenco degli oneri detraibili in dichiarazione dei redditi previsti dall'articolo 15 del TUIR ossia:

- spese sanitarie presso strutture private;

- spese sanitarie presso strutture private per familiari non a carico affetti da patologie esenti;

- spese sanitarie presso strutture private per persone con disabilità;

- spese veicoli per persone con disabilità;

- spese per l’acquisto di cani guida;

- interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale;

- contributi associativi alle società di mutuo soccorso;

- erogazioni liberali a favore della società di cultura "Biennale di Venezia";

- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;

- erogazioni liberali per attività culturali e artistiche;

- erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo;

- erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale;

- spese veterinarie;

- spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi;

- interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio;

- erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

- interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale;

- spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico;

- interessi per prestiti o mutui agrari;

- spese per asili nido;

- spese per istruzione diverse da quelle universitarie;

- erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento di titoli di Stato;

- spese per istruzione universitaria;

- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;

- spese funebri;

- premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave;

- spese per addetti all'assistenza personale;

- premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza;

- spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive);

- spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;

- spese per intermediazione immobiliare;

- premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi;

- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;

- spese per minori o maggiorenni con "DSA";

- erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari.

L’obbligo di "tracciabilità" delle spese per le detrazioni fiscali non si applica a quelle relative all'acquisto di farmaci, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate col servizio sanitario nazionale.

E' perciò necessario verificare caso per caso la tipologia di struttura presso la quale ci si rivolge per effettuare esami e visite e, se si ricorre a medici privati, sarà cura di questi dovere dimostrare di essere accreditati con il "SSN".

Per gli esami di laboratorio, le visite specialistiche o quelle generiche, così come per altre tipologie di spese mediche (per esempio gli interventi chirurgici, la TAC o altri esami diagnostici) è possibile continuare a usare il contante presso medici e strutture pubbliche o accreditate.

Il contribuente che pagherà in contanti le spese per le quali vige l’obbligo di tracciabilità non potrà quindi portarle in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Diviene quindi di fondamentale importanza conservare anche il documento che attesti il pagamento mediante carta, bancomat o altri metodi di pagamento tracciabili.

E' stato confermato che il suddetto obbligo di tracciabilità non si applica al pagamento dell’affitto dell'immobile adibito ad abitazione principale che è quindi possibile continuare a pagare in contanti senza che ciò determini la perdita del diritto alla detrazione fiscale.


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